Statuto

Art. 1

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’associazione denominata “LODI LIBERALE”. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” dovrà essere inserita nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “LODI LIBERALE ETS”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

Art. 2

L’associazione ha la propria sede legale in Lodi, in Piazza Zaninelli n. 6; il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, modificare l’indirizzo della sede legale all’interno del medesimo Comune oltre a poter istituire uffici e/o strutture tecniche amministrative ove necessarie all’attività statutaria.

Art. 3

L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa volontaria e democratica, disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n. 22/1993, del DL. n.460/1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità sociale. La durata dell’Associazione è indeterminata. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art.7. La presente associazione è un’associazione culturale e trova ispirazione nei valori Liberali, nel riconoscere all’individuo un valore autonomo, nel limitare l’azione statale, nelle sue varie determinazioni, considerando centrali i problemi della libertà dell’individuo e della sua difesa e si pone come finalità:

A. promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale finalizzata a diffondere tra gli individui il consenso sui valori del liberalismo;

B. contribuire a rendere le condizioni e le regole della civile convivenza sempre più conformi ai valori del liberalismo e, dall’altro, a tradurre le finalità istituzionali in una sempre più efficiente azione al servizio dei cittadini.

C. analizzare tematiche e problemi inerenti la realtà economica, sociale, culturale e politica a livello locale nazionale ed internazionale e qualsivoglia altra attività atta allo scopo.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale, effettuare attività accessorie e strumentali ai fini istituzionali. È data possibilità all’Associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L’associazione è aperta a chiunque condivida i principi statutari. In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.

Art. 4

L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché la Normativa Applicabile. Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza ai sensi dell’art 23 Codice del Terzo Settore Dlgs 117/2017. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. Tutti i soci devono pagare le quote stabilite annualmente; il socio moroso non può esercitare i diritti sociali. La qualità di socio implica l’accettazione dei valori, delle finalità e delle norme regolamentari stabilite nel presente statuto. Tutti i soci hanno diritto a:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– candidarsi per ricoprire le cariche associative;

– partecipare alle Assemblee con diritto di voto;

– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione. Sono soci onorari, privi del diritto di voto in assemblea, quelli nominati dal Consiglio Direttivo individuati fra persone ed enti che abbiano contribuito ad estendere, sul piano culturale e professionale, i principi e le finalità della cultura liberale, o che si siano particolarmente prodigati per l’Associazione. Sono soci sostenitori ed ordinari le persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda. Sono soci volontari dell’Associazione coloro i quali, per libera scelta, svolgono non occasionalmente attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione, nell’avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive nell’apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i soci hanno diritto di voto con conseguente elettorato attivo e passivo. E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

– osservare lo Statuto ed il regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

– pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dal consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio. I soci onorari sono dispensati dai contributi annuali. La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni. Le dimissioni dall’Associazione devono essere presentate al Presidente a mezzo di lettera;

b) per automatica esclusione dall’elenco dei soci in caso di mancata regolarità nella corresponsione della quota sociale;

c) per espulsione proposta dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri quando:

1) la presenza del socio sia ritenuta incompatibile con l’ordinato svolgimento della vita sociale,

2) il comportamento del socio all’interno o all’esterno dell’Associazione sia dannoso per i rapporti tra i soci;

3) il socio ponga in essere comportamenti o dia luogo a situazioni comunque dannose all’attività o all’immagine esterna dell’Associazione.

Art. 5

Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– il Segretario

– il Revisore dei Conti

– il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 6

L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, sostenitori e ordinari. L’Assemblea ordinaria regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ad eccezione dei soci onorari. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammesso il voto per delega (massimo una delega per socio). L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente presso la sede sociale o altrove, almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi a far tempo dal 31 dicembre di ogni anno, data di chiusura dell’esercizio sociale. Può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su domanda di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. L’avviso di convocazione, da inviarsi tramite posta elettronica certificata a tutti i soci, o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, deve contenere la data e l’ora della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare nonchè l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 7

L’Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo oppure su domanda di un terzo dei soci aventi diritto di voto, ogni qual volta sia ritenuto necessario. L’avviso di convocazione, da inviarsi tramite posta elettronica certificata a tutti i soci, o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, deve contenere la data e l’ora della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare nonchè l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione. Dell’Assemblea Straordinaria fa parte l’universalità dei Soci con diritto di voto. L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nonchè sulla sua eventuale trasformazione in Fondazione. Per la modifica dello Statuto l’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione occorrere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero compreso tra 3 (tre) e 6 (sei) membri eletti tra gli aderenti all’associazione stessa. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti eletti dall’Assemblea dei soci il Consiglio può procedere alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per quelli sostituiti.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione ed il Segretario che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Segretario sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. Al Consiglio Direttivo provvisorio è attribuita la facoltà di nominare per cooptazione altri consiglieri del direttivo fino ad un massimo di due membri da scegliersi tra gli associati ordinari ed onorari.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, da diramarsi, salvo casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo oltre a curare tutti gli aspetti dell’attività associativa dovrà:

a) formulare ed approvare il regolamento interno e le quote annuali;

b) sovrintendere al funzionamento dell’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre all’Assemblea con propria relazione;

d) deliberare l’accettazione dei contributi di terzi (donazioni, elargizioni, lasciti testamentari), autorizzare convenzioni, deliberare sulle iniziative e nominare i relativi coordinatori;

e) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla esclusione ed espulsione dei soci stessi, stabilire le quote dovute dai soci e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;

f) nominare i Soci onorari;

g) nominare per ogni singola controversia interna i componenti del Collegio dei Probiviri che funzionerà come previsto dall’art. 14.

Art. 11

Il Presidente attua la politica generale dell’Associazione e verifica l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore cosi come dettato dall’art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Art. 12

L’Associazione dovrà provvedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, obbligatoriamente, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall’art 30 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Art. 13

L’Assemblea dei soci, qualora ne ricorrano le condizioni indicate dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) deve nominare un Revisore Legale dei Conti iscritto nell’apposito registro, il Revisore Legale dei Conti dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore Unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell’organo di revisione nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su proposta del Consiglio Direttivo per esprimere il parere non vincolante in merito all’eventuale espulsione dall’Associazione di un Socio o di un gruppo di Soci. E’ formato da tre membri di cui uno nominato e appartenente al Consiglio Direttivo stesso e due scelti tra i soci sostenitori o ordinari e onorari. Il Collegio rimane in carica lo stretto necessario a redigere un documento conclusivo e senza appello in merito alla decisione presa. L’analisi del problema deve avvenire sia utilizzando gli eventuali documenti prodotti dai Soci o reperiti dal Collegio sia parlando direttamente con le parti interessate. Conclusa questa fase e prodotto il documento conclusivo il Collegio dei Probiviri è sciolto.

Art. 15

Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato da un fondo costituito dalle quote dei soci, da erogazioni, contributi e sovvenzioni di soggetti pubblici, nazionali ed internazionali e di soggetti privati, nonché da ogni altra entrata ed acquisizione affluente all’Associazione a qualsiasi titolo. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti come da regolamento. Le quote associative versate non sono rimborsabili in ogni caso. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

– quote associative annuali;

– contributi degli aderenti e/o di privati;

– contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

– contributi di organismi internazionali;

– reddito derivante dal patrimonio;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

– ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo e la promozione sociale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchirne il suo patrimonio.

Art. 16

L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto il Rendiconto consuntivo o il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. Per ogni esercizio Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto consuntivo o il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. L’associazione è tenuta al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e a pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). La tesoreria potrà essere affidata, tramite convenzione, a primarie istituzioni bancarie o finanziarie esterne all’Associazione scelte dal Presidente.

Art. 17

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili, o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18

L’associazione deve tenere, oltre alle scritture prescritte negli art. 13, 14, e 17 del Codice del Terzo Settore, le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

d) il registro dei volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta a un componente del Consiglio Direttivo. L’associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L’associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art. 19

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 20

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso (D.Lgs. 117/2017), oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.