Art. 1Ai sensi degli Artt. 36 e ss. del codice civile, è costituita l’Associazione “LODI LIBERALE” con sede in Lodi.
Art. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa volontaria e democratica, disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n.22/1993, del DL. n.460/1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità sociale. La durata dell’Associazione è indeterminata. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art.7.
Art. 3
L’Associazione non ha fini di lucro. La presente associazione è un’associazione di Politica e di Cultura e trova ispirazione nei valori Liberali, nel riconoscere all’individuo un valore autonomo, nel limitare l’azione statale, nelle sue varie determinazioni, in base a una costante distinzione di pubblico e di privato, considerando centrali i problemi della libertà dell’individuo e della sua difesa e si pone come finalità:
A. promuovere ogni tipo di attività culturale, politica, ricreativa, sociale finalizzata a diffondere tra gli individui il consenso sui valori del liberalismo;
B. partecipare responsabilmente alla vita delle libere istituzioni democratiche per contribuire, da un lato, a rendere le condizioni e le regole della civile convivenza sempre più conformi ai valori del liberalismo e, dall’altro, a tradurre le finalità istituzionali in una sempre più efficiente azione al servizio dei cittadini.
C. analizzare tematiche e problemi inerenti la realtà economica, sociale, culturale e politica a livello locale nazionale ed internazionale e qualsivoglia altra attività atta allo scopo.
Art. 4
Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Segretario
– il Revisore dei Conti
– il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, onorari, sostenitori, ordinari.
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci onorari quelli nominati dal Consiglio Direttivo individuati fra persone ed enti che abbiano contribuito ad estendere, sul piano culturale e professionale, i principi e le finalità della cultura liberale, o che si siano particolarmente prodigati per l’Associazione.
Sono soci sostenitori ed ordinari le persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda.
Art. 6
L’Assemblea ordinaria regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammesso il voto per delega (massimo una delega per socio).
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente presso la sede sociale o altrove, almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi a far tempo dal 31 dicembre di ogni anno, data di chiusura dell’esercizio sociale. Può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su domanda di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. L’avviso di convocazione, da inviarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, deve contenere la data e l’ora della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare nonchè l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione.
Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
– nominare i membri del Consiglio Direttivo tra i soci, in base ai criteri qui sotto riportati:
i Soci Fondatori nominano fino ad un massimo di due membri scegliendoli tra i Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari, comunque sia la composizione del Consiglio Direttivo;
I rimanenti Consiglieri verranno nominati dall’Assemblea di tutti i Soci tra i Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari;
– nominare il Revisore dei Conti;
– analizzare i rapporti di gestione dell’Associazione, approvare i bilanci preventivi e consuntivi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Art. 7
L’Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo oppure su domanda di un terzo dei soci aventi diritto di voto, ogni qual volta sia ritenuto necessario. L’avviso di convocazione, da inviarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, deve contenere la data e l’ora della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare nonchè l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione.
Dell’Assemblea Straordinaria fa parte l’universalità dei Soci.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nonchè sulla sua eventuale trasformazione in Fondazione.
Per la modifica dello Statuto l’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione occorrere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La delibera dell’Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.
Art. 8
Le condizioni per l’ammissione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
All’associazione può aderire chiunque abbia compiuto il 14esimo anno di età. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto, inoltre si obbliga per tutto l’anno sociale in cui si iscrive.
Tutti i soci devono pagare le quote stabilite annualmente; il socio moroso non può esercitare i diritti sociali.
La qualità di socio implica l’accettazione dei valori, delle finalità e delle norme regolamentari stabilite nel presente statuto.
Art. 9
Su proposta del Consiglio direttivo l’Assemblea stabilisce l’ammontare annuo delle quote associative.
I soci onorari sono dispensati dai contributi annuali.
Art. 10
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni. Le dimissioni dall’Associazione devono essere presentate al Presidente a mezzo di lettera;
b) per automatica esclusione dall’elenco dei soci in caso di mancata regolarità nella corresponsione della quota sociale;
c) per espulsione proposta dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri quando:
1) la presenza del socio sia ritenuta incompatibile con l’ordinato svolgimento della vita sociale,
2) il comportamento del socio all’interno o all’esterno dell’Associazione sia dannoso per i rapporti tra i soci;
3) il socio ponga in essere comportamenti o dia luogo a situazioni comunque dannose all’attività o all’immagine esterna dell’Associazione.
Art. 11
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci compresi quelli onorari. I membri eletti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Art. 12
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero compreso tra 3 (tre) e 6 (sei) membri eletti tra gli aderenti all’associazione stessa.
In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti eletti dall’Assemblea dei soci il Consiglio può procedere alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per quelli sostituiti.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione ed il Segretario che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Segretario sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. All’atto della costituzione dell’Associazione viene nominato un Consiglio Direttivo provvisorio, che rimane in carica fino al 31/12/2017, composto da tre membri e il Presidente viene nominato tra i soci fondatori.
Al Consiglio Direttivo provvisorio è attribuita la facoltà di nominare per cooptazione altri consiglieri del direttivo fino ad un massimo di due membri da scegliersi tra gli associati ordinari ed onorari.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, da diramarsi, salvo casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo oltre a curare tutti gli aspetti dell’attività associativa dovrà:
a) formulare ed approvare il regolamento interno e le quote annuali;
b) sovrintendere al funzionamento dell’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre all’Assemblea con propria relazione;
d) deliberare l’accettazione dei contributi di terzi (donazioni, elargizioni, lasciti testamentari), autorizzare convenzioni, deliberare sulle iniziative e nominare i relativi coordinatori;
e) deliberare, senza obbligo di motivazione, sulle domande di ammissione dei soci, sulla esclusione ed espulsione dei soci stessi, stabilire le quote dovute dai soci e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;
f) nominare i Soci onorari;
g) nominare per ogni singola controversia interna i componenti del Collegio dei Probiviri che funzionerà come previsto dall’art. 17;
h) è l’organo di rappresentanza verso l’esterno.
Art. 15
Il Presidente attua la politica generale dell’Associazione e verifica l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.
Art. 16
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea dei soci e viene scelto tra di essi.
E’ investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell’Associazione, in particolare degli aspetti amministrativi. Redige l’allegato annuale al bilancio.
Art. 17
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su proposta del Consiglio Direttivo per esprimere il parere non vincolante in merito all’eventuale espulsione dall’Associazione di un Socio o di un gruppo di Soci.
E’ formato da tre membri di cui uno nominato e appartenente al Consiglio Direttivo stesso e due scelti tra i soci sostenitori o ordinari e onorari.
Il Collegio rimane in carica lo stretto necessario a redigere un documento conclusivo e senza appello in merito alla decisione presa.
L’analisi del problema deve avvenire sia utilizzando gli eventuali documenti prodotti dai Soci o reperiti dal Collegio sia parlando direttamente con le parti interessate.
Conclusa questa fase e prodotto il documento conclusivo il Collegio dei Probiviri è sciolto.
Art. 18
Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato da un fondo costituito dalle quote dei soci, da erogazioni, contributi e sovvenzioni di soggetti pubblici, nazionali ed internazionali e di soggetti privati, nonché da ogni altra entrata ed acquisizione affluente all’Associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti come da regolamento.
Le quote associative versate non sono rimborsabili in ogni caso.
Art. 19
L’esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
La tesoreria potrà essere affidata, tramite convenzione, a primarie istituzioni bancarie o finanziarie esterne all’Associazione scelte dal Presidente.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea convocata per la loro approvazione.
Art. 20
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili, o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 21
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi identiche finalità o in beneficenza.
Art. 22
Per quanto non previsto nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei soci presenti oppure è necessario riferirsi alle norme contenute nel Codice Civile, in materia di Enti.