I testi fondativi del costituzionalismo americano

Lunedì 13 luglio, in occasione delle serate dedicate ai classici del pensiero liberale e libertario, abbiamo presentato la “Costituzione degli Stati Uniti d’America”. Erano con noi Giancarlo Tanzanella, avvocato, Claudio Martinelli, professore di Diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Alessandro Sterpa, professore di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi della Tuscia. L’edizione presentata, pubblicata presso i tipi della Ibex Edizioni, si avvale anche della “Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America” oltre che della “Carta dei Diritti”, e, quindi, offre uno sguardo rappresentativo sui documenti fondativi della nazione americana. Questo sguardo ci consente di illustrare un percorso che, al di là dell’Atlantico, è stato compiuto in un senso liberale, federativo, repubblicano e, soprattutto, capace di mantenere sempre in equilibrio le principali istanze dell’individuo con le necessarie prerogative dell’organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria. Questo equilibrio non è un Verbo immanente dato una volta per tutte, ma l’espressione di una serie di princìpi di tutela delle libertà e dei diritti degli individui in rapporto dinamico con la realtà in mutazione e con la presenza di un’autorità che è pensata come limitata. E’ bene subito sgombrare il campo dai possibili fraintendimenti o dai pregiudizi che troppo spesso accompagnano un infondato senso di superiorità europeo nei confronti della cultura statunitense in generale e politica in particolare : la lettura di questi testi sarebbe utilissima per noi, uomini e donne del Vecchio Continente, troppo spesso alla ricerca di vane illusioni, di repliche mascherate di vecchie ricette che hanno dimostrato solo il loro insuccesso, mentre non vengono nemmeno lontanamente considerate quelle soluzioni che, altrove, per esempio, proprio negli Stati Uniti d’America (ma anche in Svizzera, per rimanere ad esempi più prossimi, sebbene con tutte le opportune differenze del caso), hanno dato ottimi risultati. Quelle alternative che, soprattutto, hanno saputo maggiormente tutelare le libertà individuali, mantenere il potere in un alveo più controllato, responsabilizzare le istituzioni, rendere fattivo quell’insieme di controlli e bilanciamenti fra i piani e nei piani, federale e nazionale. Se la “Dichiarazione di Indipendenza”, emanata il 4 luglio 1776, segna il passaggio del Rubicone con cui le Tredici colonie originarie proclamarono la secessione dalla madrepatria inglese, sancendo, di fatto, l’inizio di una guerra che le avrebbe viste vincitrici sette anni dopo, nel 1783, la “Costituzione”, promulgata nel giugno del 1788 ed in vigore dal marzo 1789, spiega come è diviso e come si configura il potere : struttura federale (per cui, i singoli Stati hanno propri poteri e l’Unione ne ha pochi altri, demandati dai singoli Stati stessi), separazione chiara ed inequivocabile dei poteri del governo dell’Unione, dove il potere legislativo è demandato ad un Congresso, il potere esecutivo è conferito al Presidente e al suo gabinetto di governo e il potere giudiziario è appannaggio della Corte Suprema oltre che degli altri tribunali federali. Con la clausola di supremazia, inserita all’interno della Costituzione stessa, viene stabilita la priorità di questo Testo su tutte le altre leggi dei singoli Stati federati. Sempre all’interno della Costituzione stessa, viene precisato il senso e l’ambito con cui essa può ricevere un emendamento, ossia una modifica, una precisazione o la delineazione di un aspetto non sufficientemente intravisto al momento della promulgazione dei sette Articoli originari. Questa possibilità fu, nei duecentotrentasette anni che ci separano dal 1789, sfruttata per ventisette volte, e i primi dieci emendamenti costituiscono proprio quella “Carta dei Diritti” che tutela libertà e giustizia individuali, limitando, di fatto e di diritto, il potere del governo. L’analisi dei tre testi ci porterebbe sicuramente a tutta una serie di riflessioni che andrebbero oltre il senso e la portata di questa breve sintesi. L’auspicio, sentito, è che il lettore che ancora non ha affrontato la pregnanza di questi scritti possa riceverne il beneficio e il senso di forza libera e di fiducia nell’uomo e nel futuro che essi sanno dare. Al di là di questo augurio, preme mettere in rilievo pochi, ma fondamentali aspetti. Il primo riguarda proprio il suo carattere più classicamente liberale : tutti i testi sono pervasi dalla basilare preoccupazione per la tutela della libertà individuale e dall’attenzione ai pericoli che possono venire dall’autorità, dal governo o dal potere. Se le Tredici Colonie si affrancano dalla Gran Bretagna, il motivo essenziale è nel comportamento che la madrepatria e il Re hanno nei confronti dei loro sudditi americani. La Corona inglese si è comportata come un pericoloso tiranno assolutista e, proprio in ragione della tradizione di libertà individuale, dei diritti inalienabili, del limite che il Re e il governo devono avere, gli ex sudditi americani proclamarono la propria indipendenza e, proprio appellandosi allo storico gruppo delle libertà cosiddette “inglesi”, affrontano una guerra per affermare i loro diritti. L’altra caratteristica su cui porre fortemente l’attenzione è il fatto che la dimensione del governo esiste, nella prospettiva degli estensori di questi testi e nel comune sentire dell’intera Unione, per servire gli individui, e non viceversa. Si tratta di un’istanza che è nella coscienza e nelle menti dei Padri Fondatori, ma che si trova nella società civile, all’interno di ogni singolo cittadino della Repubblica come una verità autoevidente e inattaccabile. Sono moltissime le idee, i portati, le tesi feconde di questi documenti che potrebbero fare da decisivo insegnamento per la filosofia politica di marca più eminentemente europea, ci auguriamo che la lettura di questi capisaldi del costituzionalismo statunitense possa servire a comprendere che, altrove “un nuovo mondo” è stato possibile, tentando di salvaguardare la libertà di ciascuno a discapito del potere di tutti sul singolo.

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