Che rilevanza ha la questione della separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri nel quadro generale del dibattito sulla riforma della giustizia penale? Il breve saggio di Benedetto cerca di rispondere a questa domanda non banale, se valutata nell’ottica di coloro che non operano professionalmente nel mondo del diritto e della giustizia, e sono portati a ritenere che la polemica sul punto sia una mera disquisizione di principio lontana dai problemi concreti di funzionamento della giustizia e dalle esigenze del paese e dei cittadini. La distanza tra i problemi e la loro comprensione generale, in termini di rilevanza, è da sempre un punto cieco del diritto e dell’apprezzamento sociale delle sue questioni. In questo senso, e verso questa direzione, il saggio introduce, in modo piano e comprensibile, i risvolti e gli snodi determinanti implicati dalla separazione delle carriere. Lo fa ripercorrendo rapidamente, e per estrema ma necessaria sintesi, la storia del processo penale italiano e delle riforme che lo hanno interessato nel recente passato repubblicano e, in modo più allargato, il diverso orizzonte concettuale che contrappone il nostro sistema processuale penale a quello della esperienza di common law. Uno sforzo informativo minimo richiesto al lettore per afferrare, tra le pieghe della cronaca e delle vicende particolari di processi e pressioni politiche, il senso più profondo, ma forse meno evidente, della necessità culturale di distinguere, nella giurisdizione penale, il ruolo, la funzione e la carriera del pubblico accusatore da quella del Giudice chiamato a decidere.
L’autore riassume il percorso tra il vecchio codice di procedura penale e quello introdotto alla fine degli anni 80 del 900 e le anomalie proprie di un sistema che faceva del Giudice il motore della istruttoria (e quindi della costruzione della azione) in un modo ignoto all’accusato, per poi passarlo di fatto ad un collega del medesimo ordine perché esprimesse un giudizio sul suo lavoro e sulla sua pretesa di punizione.
Chi si sentirebbe tranquillo di affidare la sorte di ogni imputato, e quindi potenzialmente la propria, ad un unico ordine, sciolto da controllo esterno, autosufficiente, e che riunisca in sé i ruoli e compiti della accusa e del giudizio?
La ovvietà del tardivo sconcerto di fronte ad un sistema di giudizio che ha caratterizzato un periodo così lungo della nostra storia repubblicana, è lo spunto per indagare la ragione per cui una società civile e libera non può permettersi un sistema giuridico (penale nel nostro caso) offuscato dalla opacità dei criteri e delle regole di costruzione del giudizio. Strettamente collegata a questa esigenza, che è tacitamente (e spesso inconsciamente) dimenticata, ma costituisce il sistema di controllo della salute democratica di una società, deve essere analizzata e compresa la esigenza di separazione tra accusa e Giudice nel processo. In che modo tale esigenza costruisce un nodo centrale del processo, e non solo un terreno di scontro politico, o peggio un tentativo di minare la autonomia e libertà della magistratura?
Il saggio guida il lettore nel labirinto delle diverse ragioni sostanziali che sorreggono il valore assoluto e preminente di tale esigenza, e lo fa cercando di scavalcare le contrapposizioni di principio o di schieramento che tanto hanno confuso il lungo, ed attuale, dibattito sulla riforma della giustizia penale e del processo.
La natura di una necessità sta nella forza del principio che essa protegge e tutela, e nel caso specifico è assolutamente imprescindibile riconoscere che attraverso la separazione delle carriere, e delle funzioni, che esso è riconoscibile nella esigenza di equilibrare le posizioni dei contraddittori processuali (accusa e difesa), sottraendo il ruolo di contraddittore attivo al Giudice.
Nel solco del criterio inquisitorio attribuito (correttamente) al processo penale dalle riforme introdotte nel 1988 la netta distinzione concettuale, e fisica, tra l’accusa e il Giudice non dovrebbe rappresentare un motivo di contrasto come invece è accaduto ed accade in Italia: a meno che, ed è questo il motivo individuato dall’autore, non vi sia stata (ad opera principalmente della magistratura) una resistenza attiva alla attuazione del processo accusatorio nella sua forma pura, creando così, per commistione giurisprudenziale, la permanenza di criteri decisionali non normati, ma espressione della inerzia del processo inquisitorio dominato dal Giudice in ruolo attivo.
Il saggio guida al superamento razionale, ma mai ideologico, degli sbarramenti che il sistema oppone alla necessità della sottrazione all’unico ordine del ruolo del pubblico ministero e mostra la inadeguatezza ed insostenibilità logica degli assunti opposti da sempre alla necessità della separazione: il vincolo costituzionale; la complicazione dei sistemi di controllo nel CSM, e la duplicazione di esso; la garanzia offerta dal controllo anche interno che i Giudici esercitano sulla pubblica accusa. Controllo che, secondo la opposizione prima comune nei giudici stessi, rischierebbe di essere compromesso attribuendo alla pubblica accusa un ruolo totalmente estraneo all’ordine di comune appartenenza; i tabù, opposti come dogmi di fede, della obbligatorietà della azione penale , della garanzia di terzietà ed indipendenza che sarebbe perduta dal controllo dell’esecutivo sulla azione della pubblica accusa; la tutela offerta dall’obbligo dei pubblici ministeri di operare anche nell’interesse dell’indagato; e più forte di ogni altro l’irrinunciabile principio della finalità del processo e dei suoi soggetti tutti nella ricerca della verità sostanziale.
È imprescindibile che ognuno si interroghi sulla sostenibilità ed intima ragionevolezza di queste opposizioni, nella quali si nasconde il sacrificio di una reale parità delle armi tra accusa e difesa che non è privilegio perseguito dalla casta degli avvocati, ma cambiale che ciascun cittadino potenzialmente consegna al processo penale, pagandola con la consegna dei diritti di protezione e equivalenza delle ragioni processuali rispetto al potere giudiziario, del quale l’accusa rappresenta una parte.
Seguendo i fili che il libro snoda ed indica, e sviluppandoli con curiosità personale meditata, sarà allora possibile strappare il velo ideologico che da sempre si oppone alla discussione giuridica e filosofica del problema e comprendere che la separazione concettuale profonda tra il ruolo del Giudice e dell’accusatore implica, e propone, quello più profondo della imprescindibilità di permettere alla difesa di svolgere la sua funzione di garante della accettabilità del sistema giuridico e del processo che lo incarna. Non è un caso, infatti, che mentre per la pretesa punitiva, e la facoltà di giudicare su di essa, si parla di “Potere”, per la difesa l’unica definizione corretta è quella di “diritto”, supponendo così anche solo linguisticamente, il divario tra la potestà di fare sorretta dalla legge e la facoltà di difendere. Attraverso il diritto di difesa, che non ha armi da spendere se non quelle proprie della ragione argomentativa, si gioca non l’interesse dell’avvocato allo svolgimento della propria attività, e non solo quello singolare di un imputato ad ottenere il miglior trattamento processuale, ma addirittura il limite di accettabilità della violenza del sistema penale da parte della società che lo adotta e subisce.
Solo mediante l’argine certo e forte della contraddittorio equilibrato e paritario tra le ragioni dello Stato, che chiede la punizione, e quelle del singolo che vi si oppone di fronte ad un Giudice che sia l’arbitro silente della contesa, il processo penale e i suoi esiti trovano giustificazione ed accettabilità anche da parte di colui che vi sia sottoposto, perché fondato su regole positive tali da non ingenerare il dubbio della prevaricazione di due poteri su una debolezza (la difesa) sacrificata alla ragion di Stato (o di giustizia sostanziale). Solo l’accettazione costruisce il diritto e lo solleva dal pantano della cieca imposizione per farne condiviso strumento agonistico di soluzione dei conflitti e accertamento dei torti. Ma solo la certezza del reale diritto di difesa e la consapevolezza che lo Stato (e chi per lui agisce) e il sistema giudiziario, visto come una sorta di potere sottratto allo Stato stesso, non possano minare il fondamento di tale diritto annacquandone, i principi e mutandone le applicazioni processuali, permette ad ognuno di affidare all’arena della argomentazione processuale la sua sorte, fidando che le regole saranno conosciute, fisse e tali da non adattarsi alle esigenze ignote e mutabili di un leviatano che si giustifica alimentando il suo potere sopra e contro i diritti dei singoli.
